Da DLgs 267/200 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
- I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
- I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.